Statuto

Author: Ernesto Torsello

Art. 1

Atto Costitutivo e Sede

L’associazione Nazionale Marinai d’Italia (A.N.M.I.) è riconosciuta giuridicamente con decreto del Capo del Governo del 19 Maggio 1943, ai sensi e per gli effetti del regio decreto legge 18 Ottobre 1934, n. 1779, ha sede in Roma ed è posta sotto la vigilanza del Ministero della Difesa.

Art. 2

Scopi

L’Associazzione è la libera unione di coloro che hanno appartenuto o appartengono, senza distinzione di grado, alla Marina Militare eche, consapevoli dei propri doveri verso la Patria, intendono mantenersi uniti per meglio servirla in ogni tempo.

L’Associazione è apolitica, senza fini di lucro e si propone i seguenti scopi:

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tenere vivo fra i Soci il culto della Patria, il senso dell’onore e l’attaccamento alla Marina Militare;
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mantenere alto lo spirito delle tradizioni marinare e perpetuare la memoria dei marinai caduti;
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tutelare il prestigio dei marinai in congedo, alimentare in essi il sentimento della reciproca solidarietà e rendere sempre più stretti i vincoli fra loro ed i marinai in servizio;
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promuovere e sviluppare l’assistenza morale e culturale degli associati, nonchè quella materiale;
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promuovere e favorire il sorgere di attività sportive, soprattutto nautiche e marinaresche fra i Soci;
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collaborare, su eventuale richiesta della M. M., nel settore della propaganda intesa a:

1.

sviluppare la coscienza marinara favorendo le iniziative dei Gruppi attraverso le attrezzature e la competenza professionale dei Soci;
2.

favorire l’arruolamento dei giovani nella Marina Militare;

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rappresentare ai competenti Organi di interessi degli iscritti.